2018: Le agevolazioni fiscali sulle erogazioni liberali
Le nuove regole sulle erogazioni liberali trovano applicazione a partire dal 1° gennaio 2018
L’art.83 del Codice del Terzo settore introduce una disciplina unitaria per le detrazioni e deduzioni previste per coloro che effettuano erogazioni liberali a favore degli ETS non commerciali.
Per quanto riguarda la detrazione (che ricordiamo va ad abbattere l’imposta lorda) è previsto un risparmio d’imposta pari al 30% dell’erogazione in denaro o in natura effettuata da persone fisiche nei confronti di un ETS (Enti del Terzo Settore), su una donazione massima di 30.000 euro in ciascun periodo d’imposta. Ciò significa che sulla donazione massima di 30.000 euro si avrà un risparmio d’imposta di 9.000 euro.
Per le erogazioni in denaro, la detrazione è consentita a condizione che il versamento sia eseguito tramite banche o uffici postali, nonché altri sistemi che ne garantiscono la tracciabilità (previsti dall’art. 23 del D.Lgs. n. 241 del 1997)
La deduzione, che va ad abbattere non l’imposta bensì il reddito complessivo del soggetto erogante, è disciplinata dal c.2 dell’art.83. Si prevede che le erogazioni in denaro o in natura effettuate da persone fisiche, enti e società nei confronti di un ETS sono deducibili dal reddito complessivo del soggetto erogatore nei limiti del 10% del reddito dichiarato.